| Statuto
Art. 1 - Denominazione - Natura - Scopi del Consorzio.
E’ costituito, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, tra i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Locorotondo, Monopoli, Noci, Polignano a Mare e Putignano il “Consorzio Intercomunale "Trulli, Grotte, Mare” avente come scopi:
A) Valorizzazione turistico-culturale del territorio consortile;
B ) Progettazione, realizzazione ed ottimizzazione di interventi socio/culturali con particolare riguardo alla gestione della promozione turistica nel territorio interessato mediante:
• reperimento di risorse economico/finanziarie per promozionare e commercializzare l’offerta turistica del territorio;
• attuazione di progettazioni idonee a migliorare la qualità dei servizi e ad attivare nuovi flussi turistici.
• predisposizione di corsi di formazione finalizzati a qualificare figure professionali adeguate alla richiesta di mercato;
• organizzazione e gestione di iniziative socio/culturali volte a favorire e incrementare le attività turistiche;
• penetrazione di segmenti di settore (agenzie di viaggio, turismo scolastico, turismo della terza età, tour operator, ecc.);
• programmazione dell’attività concertistica, culturale e della spettacolazione in genere nel territorio interessato nel rispetto delle singole autonomie e tradizioni locali;
• promozione e realizzazione di ricerche e sperimentazioni socio-culturali, di corsi professionali e di alto perfezionamento;
• creazione di concorsi artistici in genere (musicali, teatrali, letterari, scientifici ecc.) e borse di studio;
• creazione di laboratori culturali di ricerca;
• ideazione e realizzazione di progetti speciali e/o sperimentali;
• creazione di banche dati e circuitazione in INTERNET;
• produzione di supporti discografici, multimediali, telematici o nuovi supporti che in futuro fossero inventati anche in cooproduzione con altri enti o privati sia nazionali che esteri;
• edizione di pubblicazioni, materiale musicologico e culturale in genere;
• ristrutturazione, catalogazione e inventariazione di beni artistici e culturali;
• progettazione, costruzione e/o ristrutturazione e/o acquisto di immobili o di beni strumentali in genere per attuare gli scopi di cui sopra;
• creazione e sostegno di particolari istituzioni artistico/culturali/musicali/ricreative/sportive quali preferenziali veicoli comunicazionali (ad es. festivals, bande musicali, orchestre, premi letterari ecc.)
• svolgere un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica a difesa dell’utente attraverso attività informative-editoriali, assistenziali di ricerca legislativa, di propaganda a mezzo stampa e mass media, nonchè di segnalazione mediante un istituendo “osservatorio dei servizi”;
• ricorrere all’impiego di nuovi mezzi e metodi di comunicazione e realizzare progetti e sistemi informativi che costituiscano un collegamento diretto di interscambio di dati, notizie ed informazioni tra Pubblica Amministrazione ed utenti, tra Consorzio e Comuni e ogni altro Ente, Associazione o soggetto interessato.
• ogni altra attività inerente gli obiettivi di cui sopra, anche in cooproduzione con altri enti pubblici o privati o associazioni in genere sia nazionali che estere.
Il Consorzio è dotato di personalità giuridica propria distinta da quella dei Comuni che vi aderiscono, di autonomia imprenditoriale e statutaria. I compiti del Consorzio sono da attuare con gradualità, previa verifica economico-gestionale da parte dello stesso consorzio.
Il Consorzio, previa approvazione dell’Assemblea, può gestire i servizi di cui al presente articolo, costituendo e/o partecipando ad Enti e/o Società a capitale pubblico e/o capitale misto, pubblico e privato.
Art. 2 - Durata
La durata del Consorzio è fissata in anni dieci (dieci) a far tempo dalla data di sottoscrizione della Convenzione da parte di tutti i Sindaci firmatari pro tempore.
Alla scadenza del termine la durata del Consorzio è automaticamente prorogata di altri 10 (dieci) anni, salvo acquisizione, almeno sei mesi prima della scadenza stessa, di apposita deliberazione da parte dei rispettivi Consigli comunali di ognuno dei Comuni interessati.
Art. 3 - Sede
Il Consorzio, fino al reperimento di una sede definitiva, ha sede in uno dei Comuni consorziati o a rotazione, o potranno essere istituite più sedi di rappresentanza a seconda delle necessità eventuali.
Art. 4 – Adesione – Recesso – Cessazione
Possono essere ammessi al Consorzio altri Comuni interessati che ne facciano domanda.
Le domande sono accolte mediante apposito atto deliberativo approvato a maggioranza del 51% delle quote consortili assegnate.
La qualità di consorziato è acquistata dal Comune dopo che il Sindaco, appositamente autorizzato dal proprio Consiglio comunale, avrà sottoscritto la Convenzione (All. A), previo versamento della quota di partecipazione.
Gli Enti aderenti al Consorzio possono cessare di farne parte con richiesta motivata e deliberata dai rispettivi Consigli Comunali.
Al recesso consegue la rifusione delle spese conseguenti ad impegni già deliberati, l’accrescimento della quota di partecipazione del Comune receduto, proporzionalmente, in favore delle quote degli altri Comuni consorziati, salvo il risarcimento del danno e i diritti di terzi.
Il Consorzio potrà sciogliersi per decorrenza del tempo stabilito per la sua durata, salvo il caso di proroga.
Il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque momento, anche prima della scadenza fissata, purchè vi sia il consenso espresso con deliberazioni dei Consigli Comunali rappresentanti i 4/5 delle quote consortili. In tal caso le quote di spettanza vengono attribuite a ciascuno degli Enti in rapporto ai conferimenti e alle quote di partecipazione.
In caso di scioglimento il Presidente del C.d.A. assumerà le funzioni di Commissario liquidatore, in veste del quale provvederà alla dismissione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
I proventi verranno prioritariamente utilizzati per il pagamento degli oneri di eventuale personale.
Nel caso di residualità attive, le stesse verranno ripartite tra i Comuni secondo le quote di partecipazione.
Nel caso di passività, le stesse saranno poste, da parte del Commissario Liquidatore, a carico di ogni Comune, secondo le quote di partecipazione, fino alla completa estinzione.
Art. 5 – Quote di partecipazione
Ciascun Ente partecipa al Consorzio mediante il conferimento della quota di capitale in base ai criteri stabiliti dall’art. 6 della convenzione.
Art 6 - Partecipazione degli Enti Consorziati
Gli atti dell’Assemblea Consortile debbono essere trasmessi agli enti aderenti al Consorzio entro 20 giorni dalla loro adozione.
I seguenti atti fondamentali debbono essere trasmessi agli enti Consorziati almeno 7 giorni prima della seduta dell’Assemblea convocata per la loro approvazione:
• bilancio preventivo;
• piano programma delle attività annuali;
• conto consuntivo;
• regolamenti;
• modifiche statutarie;
Art. 7 - Organi
Sono Organi del Consorzio:
• L’Assemblea;
• Il Presidente dell’Assemblea Consortile;
• Il Consiglio di Amministrazione;
• Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• Il Direttore;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 – L’Assemblea
L’Assemblea Consortile è composta , ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, dai Sindaci dei Comuni consorziati o da loro delegati, sempre e comunque individuati nell’ambito della Giunta o del Consiglio Comunale, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella convenzione.
Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione;
Il rappresentante dell’ente esercita, in Assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse.
Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, nei casi di urgenza, mediante telegramma o fax. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, quindi l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere spedito in tempo utile perché lo stesso possa pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
L’Assemblea consortile si riunisce, in via ordinaria, due volte all’anno e, di regola, prima della scadenza di ogni semestre, ed in via straordinaria quando occorre, su iniziativa del Presidente dell’Assemblea o quando lo richieda almeno un terzo numerico dei componenti dell’Assemblea, ovvero su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando lo richieda almeno un quarto dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 – Funzionamento dell’Assemblea
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche tranne quelle nelle quali si trattino argomenti che presuppongano valutazioni o apprezzamenti su persone.
L’Assemblea, riunita in prima convocazione, è validamente costituita con l’intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione al Consorzio.
Tuttavia, in caso di seduta deserta, l’organo può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote assegnate.
Gli atti relativi all’ordine del giorno sono messi a disposizione dei componenti dell’Assemblea presso la sede del Consorzio.
L’Assemblea è presieduta dal suo Presidente, eletto dall’Assemblea stessa, nel proprio seno.
Art. 11 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consorzio.
L’Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi ai fini statutari ed alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti.
L’Assemblea:
• elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• insedia il Consiglio di Amministrazione, individuato fuori del proprio seno, previa ratifica delle nomina dei Rappresentanti di ciascun Comune Consorziato;
• pronuncia lo scioglimento del Consiglio d’Amministrazione nell’ipotesi di cui al successivo art. 16.
• pronuncia la decadenza dei componenti il Consiglio d’Amministrazione nei casi e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
• nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e ne fissa gli emolumenti;
• nomina il Segretario del Consorzio;
• adotta i seguenti atti fondamentali proposti dal Consiglio di Amministrazione: i regolamenti che dovranno regolare il funzionamento e la gestione dei servizi consorziati; il bilancio di previsione; il Piano programma delle attività annuali; il conto consuntivo; le modifiche dello Statuto, previa acquisizione dell’assenso dei Consigli Comunali; le variazioni di bilancio; l’assunzione di mutui passivi; le modalità e i tempi di versamento delle quote di partecipazione; le indennità ed i rimborsi spesa dei componenti il Consiglio di Amministrazione; la costituzione e/o partecipazione ad Enti e/o Società a capitale pubblico e/o capitale misto, pubblico e privato per la gestione dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente Statuto.
Art. 12 – Le deliberazioni dell’Assemblea
Alle deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l’istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione e di pubblicazione.
Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole del 51% delle quote consortili presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto.
Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell’azione da quest’ultima svolta.
Nelle votazioni segrete a ciascun rappresentante saranno consegnate tante schede di votazione quante sono, proporzionalmente, le sue quote di partecipazione.
Alle sedute dell’Assemblea partecipa il segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
Art. 13 - Il Presidente dell’Assemblea
Il Presidente del Consorzio è eletto, per un quinquennio, dall’Assemblea consortile nel suo seno, a scrutinio palese e con il 51% delle quote consortili assegnate, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto.
Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono assolte dal Vice Presidente, anch’esso eletto, per un quinquennio, dall’Assemblea consortile, nel suo seno, a scrutinio palese e con il 51% delle quote consortili assegnate.
Qualora non si raggiunga il quorum di cui sopra e/o in caso di seduta deserta, il Presidente ed il Vice Presidente dell’Assemblea saranno eletti con il 51% delle quote consortili presenti all’adunanza.
Art. 14 Attribuzioni del Presidente dell’Assemblea Consortile
Il Presidente dell’Assemblea Consortile esercita le seguenti attribuzioni:
• rappresenta e convoca l’assemblea. Stabilisce l’ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati.
• controlla l’attività complessiva dell’ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
• compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
• compie tutti gli atti che, nell’ambito del Comune, sono per legge riservati al Sindaco nei confronti degli enti strumentali.
Art. 15 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da un numero di membri pari a quello dei Comuni aderenti, onde consentire a ciascun Comune di essere rappresentato. Essi, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, sono insediati dall’Assemblea Consortili ed individuati tra persone esterne all’Assemblea stessa, in possesso di requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale con un’adeguata competenza tecnica e/o amministrativa, all’uopo nominati ai sensi della vigente normativa, dal legale rappresentante di ciascun Comune consorziato.
Ciascun Comune trasmette all’Assemblea del Consorzio, che vota per presa d’atto, il proprio provvedimento di nomina almeno 5 giorni prima della data di convocazione, unitamente al curriculum vitae del nominato.
L’Assemblea vota per presa d’atto le singole nomine, così come pervenute dai Comuni.
Decade dalla carica il Componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio stesso. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea Consortile.
In caso di singole vacanze e/o dimissioni, la sostituzione del consigliere cessato dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. Il consigliere neo eletto rimane in carica per il periodo residuo del mandato originariamente conferito al Consiglio di Amministrazione in carica.
Le dimissioni della carica di Consigliere sono presentate all’Assemblea, per il tramite del Segretario del Consorzio. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto.
Con successive distinte votazioni segrete vengono eletti il Presidente ed il Vice Presidente.
Art. 16 – Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta di tanti componenti l’Assemblea che rappresentino il 51% delle quote consortili assegnate, può essere sciolto quando, richiamato alla osservanza degli obblighi imposti da norme di legge o di statuto, persiste nel violarli, nonché nel caso di accertate gravi disfunzioni nella conduzione dell’Ente e di impossibilità del suo funzionamento.
La proposta di scioglimento deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione il quale, nel termine di dieci giorni, può presentare controdeduzioni.
La deliberazione di scioglimento deve essere motivata e adottata con il voto favorevole dei tre quarti delle quote dei partecipanti.
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, qualora non vi siano state proposte per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina, per un periodo massimo di tre mesi, un Commissario, al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione sciolto, a cui restano affidate le funzioni del Consiglio stesso e del Presidente.
Art. 17 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione – funzionamento – verbali
Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede. E’ convocato con avviso indicante il giorno, lora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati tramite telegramma o telefax ai consiglieri almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di emergenza il termine è ridotto a 24 ore.
Il Consiglio delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente o, in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente suo sostituto. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado.
Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma o per altro legittimo motivo.
Art. 18 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
• approvare lo schema di bilancio di previsione e quello del conto consuntivo;
• approvare il Piano Programma delle attività annuali;
• istruire i provvedimenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di variazione di bilancio o storno di fondi, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea entro 60 giorni successivi all’adozione;
• attivare le procedure per ottenere provvedimenti da parte di organismi statali, regionali e provinciali nell’interesse degli Enti consorziati e limitati all’oggetto ed ai fini istituzionali del Consorzio;
• deliberare le assunzioni del personale ed il relativo trattamento economico;
• approvare i capitolati;
• Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
• Predisporre l’ordine del giorno dell’Assemblea;
• Nominare il direttore;
Art. 19 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea Consortile con votazione segreta con il 51% delle quote consortili assegnate. In caso di seduta deserta, nella seconda convocazione, sarà sufficiente il 51% delle quote consortili presenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza il Vice Presidente, eletto dall’Assemblea Consortile con le stesse modalità:
a) rappresenta il Consorzio nei propri rapporti con gli Enti Locali e le Autorità Statali ed ha la rappresentanza legale dello stesso;
b) convoca il Consiglio di Amministrazione;
c) firma gli ordinativi di pagamento e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
d) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
e) vigila sull'andamento del Consorzio;
f) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prossima adunanza e comunque non oltre trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza;
h) sovraintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce all'Assemblea dell'andamento della gestione;
i) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione della attività consortile con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
l) partecipa ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto, ma con la più ampia facoltà di intervento.
m) dispone l’istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente può delegare al Vice Presidente e ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.
Art. 20 - Nomina - Durata in carica – Incompatibilità
Il Collegio dei Revisori dei Conti è scelto fra gli iscritti agli ordini professionali dei dottori commercialisti e ragionieri o tra iscritti nel ruolo del revisori ufficiali dei Conti o nel registro dei Revisori Contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 27.01.1992, n. 88 ed è eletto dall'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla elezione del nuovo collegio. I componenti sono rieleggibili una sola volta e non possono essere revocati se non per giusta causa.
Non può essere nominato Revisore dei Conti, e se nominato decade, chi faccia parte dell'Assemblea, i parenti e gli affini degli Amministratori e dei Dirigenti entro il quarto grado, chi sia legato al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, chi abbia stabili rapporti commerciali con il Consorzio e chi abbia con lo stesso liti pendenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere invitato alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
Ai singoli Revisori si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.
Art. 21 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Collegio dei Revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economica-finanziaria del Consorzio, nonché di attestare, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di Bilancio, ed in particolare degli ammortamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. Deve, inoltre riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio e da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia. In qualsiasi momento può procedere agli accertamenti di competenza. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali e su determinati affari.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione debbono fornire agli Enti consorziati tutti i dati e le notizie eventualmente da questi richieste.
Delle operazioni compiute e degli accertamenti eseguiti è redatto apposito verbale.
Art. 22 - Indennità di carica del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposta una indennità il cui ammontare è fissato dall'Assemblea del Consorzio.
Art. 23 - Personale
Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, cura l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
Il Consorzio al fine di garantire la propria attività può incaricare, prioritariamente, dipendenti degli Enti Consorziati, oppure di altri Enti Locali, previa acquisizione del nulla osta.
Art. 24 - Il Segretario del Consorzio
Il Segretario del Consorzio è nominato dall’Assemblea Consortile tra esperti in materie giuridiche. Il Segretario deve essere comunque in possesso di una delle lauree previste per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato o regolato da un contratto a tempo determinato con le modalità previste dall’art. 110 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267. L’assunzione a tempo indeterminato avviene nel rispetto delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale Dipendenti Enti Locali e dalla normativa vigente al momento.
Fino a quando le disponibilità economico-finanziarie del Consorzio non consentiranno la nomina del Segretario secondo le previsioni del precedente comma 1° il Consiglio di Amministrazione potrà incaricare, prioritariamente, uno dei Segretari dei Comuni consorziati oppure uno dei Segretari Comunali in attività, per svolgere le attribuzioni di competenza del Segretario del Consorzio. Detto incarico sarà attribuito conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs n. 165/2001.
Il Segretario del Consorzio svolge le funzioni consultive e referenti, relazionando al Presidente, in forma scritta, le violazioni alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti contenute negli atti deliberativi e, in genere, in tutti i provvedimenti adottati dagli Organi dell’Ente.
Il Segretario partecipa alle sedute e dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza facoltà di voto, ne redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente. Quale pubblico ufficiale è autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti. Il Segretario, qualora rivesta la qualifica di Segretario Comunale, può rogare i contratti dell'Ente se espressamente richiesto dal Consiglio di Amministrazione. Esercita le funzioni attribuitegli dai Regolamenti e dal Presidente e quelle di Direttore nell’ipotesi di cui all’art. 25. Inoltre al Segretario sono attribuite le seguenti funzioni:
a)tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge. dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti;
b)l’emanazione e l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Collegiali e degli atti delegati dal Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea e dal Presidente;
c)la formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardino argomenti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o di conferimento di impieghi ai medesimi. In tal caso le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate al Vice-Segretario o, in caso di impedimento, al membro più anziano del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea.
Art. 25 - Il Direttore del Consorzio
Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, assicura le condizioni organizzative ed i processi funzionali e decisionali necessari ad attuarli. Sovraintende alla gestione del Consorzio ed allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e di Servizio e ne coordina l’attività.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra esperti in possesso del Diploma di Laurea. La nomina, della durata di tre anni, avviene previo espletamento di una procedura concorsuale. Qualora tre mesi prima della scadenza del triennio, il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato in merito alla cessazione o alla conferma in carica del Direttore, la nomina si intenderà confermata tacitamente per un altro triennio. La deliberazione di mancata conferma deve essere debitamente motivata e comunicata al Direttore.
Fino alla nomina del Direttore e nel caso di vacanza temporanea del posto o di assenza prolungata del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare le relative funzioni al Segretario del Consorzio.
Al Direttore sono, inoltre, attribuite le seguenti funzioni:
a) l’istruttoria e la sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, dello schema del Piano-Programma, del Bilancio pluriennale, del Bilancio preventivo economico annuale e del Conto Consuntivo;
b) l’adozione dei provvedimenti necessari per migliorare la produttività e l’efficacia dell’Ente;
c) l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari non assegnati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento al Consiglio di Amministrazione;
d) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei contratti;
e) l’adozione dei provvedimenti di liquidazione;
f) l’adozione degli atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno e che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto agli Organi Elettivi;
g) la controfirma degli ordinativi di incasso e di pagamento insieme al Responsabile del Servizio Ragioneria;
h) la firma degli atti che non siano di competenza del Presidente del C.d.A.
i) quelle previste per i dirigenti ed i dirigenti generali dal D.Lgs. n. 165/2001;
j) quelle attribuitegli dai Regolamenti.
Il Direttore può delegare le proprie funzioni ai Responsabili di Settore.
Art. 26 – Responsabilità
Il Direttore adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario ed è responsabile dei danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri.
Il Segretario è responsabile del rispetto della legislazione vigente relativa alla gestione del Consorzio, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle normative tariffarie.
ART. 27 - Responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione
I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti allo stesso dall'inosservanza di tali doveri.
In ogni caso i membri del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare il loro dissenso nelle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 28 - Responsabilità del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve adempiere ai suoi doveri con la diligenza del mandatario; è responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui è a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
Art. 29 - Azioni di Responsabilità
L'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori dei Conti è promossa in seguito a deliberazione motivata, adottata con la maggioranza di 4/5 delle quote consortili assegnate.
Qualora nel corso dell'esame del Conto Consuntivo l'Assemblea accerti l'esistenza di gravi irregolarità commesse dai componenti il Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori dei Conti, entro dieci giorni, provvede ad adottare, previa contestazione agli interessati, i provvedimenti di competenza.
Art. 30 - Indennità e compensi agli Amministratori
Ai membri del Consiglio di Amministrazione competono le indennità ed i rimborsi spese stabiliti dall'Assemblea nei limiti delle norme di legge in vigore.
Ai membri dell'Assemblea può essere riconosciuto un gettone di presenza pari a quello determinato per i Consiglieri del Comune più popoloso tra quelli aderenti al Consorzio.
Art. 31 - Criteri informatori della gestione
La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.
Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
Il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.
Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende, in quanto compatibili.
Art. 32 – Patrimonio
Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti al proprio bilancio, all'atto della istituzione, ovvero da trasferimenti successivi.
I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite dal Regolamento di Contabilità.
Art. 33 - Capitale di dotazione
Il capitale di dotazione è costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento in base al Conto Consuntivo dell’esercizio di riferimento.
Art. 34 – Trasferimenti
Gli Enti consorziati verseranno le proprie quote alla Tesoreria del Consorzio.
Art. 35 – Programmazione
Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel Piano Programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel Bilancio Pluriennale.
Gli schemi di Piano Programma e di Bilancio Pluriennale sono predisposti dal Direttore, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
L'Assemblea approva il Piano Programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei Bilanci Pluriennali ed Annuali.
Art. 36 - Bilancio Economico
L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
Il Bilancio Economico di Previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di Bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di amministrazione dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori ed è approvato dall'Assemblea consorziale entro il 15 ottobre o altro termine previsto dalla legge.
Gli allegati al Bilancio sono quelli prescritti per i Bilanci delle Aziende Speciali. In particolare, nella relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo, devono essere indicati in modo specifico i provvedimenti con i quali gli Enti aderenti hanno deliberato a loro carico i corrispettivi, a copertura di minori ricavi o di maggiori costi, per i servizi erogati a condizione di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dagli Enti Locali per ragioni di carattere sociale.
Art. 37 - Conto Consuntivo
Il Conto Consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal Direttore del Consorzio, qualora sia vacante il posto di Responsabile del Servizio Ragioneria, al Consiglio di Amministrazione.
Il Conto viene adottato dal Consiglio entro il 15 aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al Collegio dei Revisori dei Conti per la predisposizione della relazione di accompagnamento.
Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
Entro il 30 maggio la relazione del Collegio dei Revisori e quella eventuale del Consiglio di Amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'Assemblea Consorziale per l'approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione con l'adozione del conto propone la destinazione dell'eventuale utile di esercizio, con le priorità previste per le Aziende Speciali. La quota di utile destinata agli Enti aderenti deve essere versata entro tre mesi dalla approvazione del Conto Consuntivo da parte dell'Assemblea Consortile.
Art. 38 - Contratti ed appalti
Un apposito Regolamento dei Contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l'affidamento dei servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le Aziende Speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
Nello stesso Regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.
Art. 39 - Servizio di Tesoreria
Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.
Il Servizio di Tesoreria o di cassa viene affidato ad un Istituto di Credito.
Art. 40 - Pubblicazione delle delibere
Tutte le deliberazioni del Consorzio sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede del Consorzio, per quindici giorni consecutivi.
Art. 41 – Disposizione finale
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs. N. 267/2000, in quanto compatibili.
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